Costituzione, scopo e sede
È costituita l’Associazione “Sicilia Naturista” in forma di associazione privata-collettiva non riconosciuta e regolamentata dagli art. 36, 37, 38 del Codice Civile. L’Associazione ha durata illimitata.
Alla costituzione di essa hanno partecipato i Soci Fondatori i quali hanno eletto il primo Presidente e il primo Consiglio Direttivo.
L’Associazione è apolitica e senza scopo di lucro e ha come fine la pratica, lo sviluppo e la diffusione del naturismo, l’aggregazione dei soci, la promozione di ogni forma di attività atta all’espletamento dei proponimenti sociali.
L’Associazione ha sede in Palermo. L’eventuale variazione di sede non comporterà alcuna modifica né allo statuto né al regolamento interno.
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che, per interesse personale verso gli scopi sociali, presentino richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ne ottengano dallo stesso l’ammissione.
I soci devono accettare in toto le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è fissato ogni anno dagli organi competenti.
Tutti i soci, che abbiano compiuto il 18° anni di età, hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni. Hanno altresì diritto all’elettorato attivo e passivo per le elezioni delle cariche sociali.
I soci, in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all’assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- allontanamento in seguito a comportamento non conforme al regolamento e/o al manifesto, riconosciuto dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall’Assemblea che decide in via definitiva.
In ogni caso il socio radiato o espulso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
Art. 7 Soci Sostenitori e Soci Onorari
Sono Soci Sostenitori quelle persone, enti, associazioni o altri soggetti pubblici o privati che intendono contribuire in maniera significativa alle attività dell’Associazione e alla realizzazione dei fini Sociali e che, avendone fatto richiesta scritta, ne ottengano il titolo dal Consiglio Direttivo. Il titolo di Socio Sostenitore può altresì essere conferito dal Consiglio Direttivo a quei soggetti che se ne rendano meritevoli. Il titolo di Socio Sostenitore ha durata annuale e non dà diritto all’elettorato attivo e passivo.
Sono Soci Onorari quelle persone, Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici o privati che, in riconoscimento di particolari benemerenze, sono nominati dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo o del singolo socio. Il conferimento del titolo di Socio Onorario è vitalizio e non dà diritto all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 Organi e cariche sociali
Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
· L’Assemblea dei soci
· Il Consiglio Direttivo
· Il Presidente e il Vice Presidente
· Il Segretario/Tesoriere
· Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione.
Art. 10 Convocazione e Costituzione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, mediante lettera o SMS o Fax o e-mail ai soci, e contemporanea affissione alla bacheca digitale del sito dell’associazione, con indicazione specifica dell’ordine del giorno, almeno quattordici giorni prima della data prefissata. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nomina un Presidente dell’Assemblea e un Segretario dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea ne coordina i lavori; il Segretario dell’Assemblea redige il verbale, che, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario dell’Assemblea e da due soci presenti, viene archiviato.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate; le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto. Ogni socio, che alla data delle elezioni abbia compiuto il 18° anno di età, ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, fino ad un massimo di due soci con diritto di voto.
Art. 11 Compiti dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci:
· discute ed approva le linee generali del programma annuale delle attività dell’Associazione;
· discute ed approva il bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio di previsione per l’anno in corso;
· elegge due membri del Consiglio Direttivo;
· delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, che rimane in carica per la durata di tre anni, è composto da 5 membri, rieleggibili, due dei quali sono eletti dall’Assemblea dei soci in seduta plenaria e tre dai soli soci fondatori . Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci che alla data delle elezioni abbiano compiuto la maggiore età.
Art. 13 Eleggibilità e Revoca del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, con le limitazioni di cui al precedente art. 12, convocata in via straordinaria con almeno quattordici giorni di anticipo rispetto alla data dell’elezione. Vengono eletti i candidati che riscuotono il maggior numero di voti; in caso di parità tra due o più candidati, sarà eletto il candidato più anziano.
Si può recedere dalla carica di membro del Consiglio Direttivo previa presentazione di dimissioni scritte. Un membro può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni; il provvedimento è adottato col voto unanime di tutti gli altri consiglieri..
In caso venga a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, uno dei membri del Consiglio Direttivo, i soci fondatori procederanno ad eleggere un nuovo membro, che resterà in carica fino al completamento del triennio. In caso di dimissioni congiunte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo si intenderà decaduto e si provvederà a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere revocato dall’Assemblea dei Soci, validamente costituita, con il voto di sfiducia della metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.
Art. 14 Compiti e Funzioni del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente dell’Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario/Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare uno o più consulenti o collaboratori, che potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito, ad esclusione dei rimborsi per le spese varie regolarmente documentate.
Il Consiglio Direttivo, in particolare:
· elabora le linee generali del programma delle attività dell’associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
· amministra il fondo sociale;
· delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
· convoca l’Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno e quella Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
· redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
· stabilisce l’entità della quota associativa annua;
· delibera sulla ammissione od esclusione dei soci;
· redige i regolamenti per l’attività sociale;
· cura l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. I lavori del Consiglio Direttivo sono coordinati dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono approvate con maggioranza semplice e voto palese; in caso di parità il voto del Presidente viene considerato prevalente. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in sua vece, da uno dei consiglieri. Il verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal consigliere più anziano, viene archiviato.
Art. 16 Responsabilità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell’art. 38 del Codice Civile.
Delle obbligazioni assunte, risponderanno personalmente e solidalmente, oltre che il rappresentante che abbia agito in nome e per conto dell’Associazione, anche gli amministratori del Consiglio Direttivo che abbiano collegialmente deciso di assumere la detta obbligazione.
Il socio che, sprovvisto di poteri, abbia affermato di agire in nome e per conto dell’Associazione non obbliga in nulla la detta associazione. Egli potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati col suo comportamento ai sensi dell’art. 1398 del Codice Civile.
Art. 17 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; presiede il Consiglio Direttivo ed ha la firma sociale.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
Il Segretario svolge i seguenti compiti:
· predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
· tiene aggiornato il libro dei soci;
· tiene la contabilità, i libri e i documenti contabili;
· cura gli adempimenti fiscali;
· provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
· conserva copia di tutti i documenti riguardanti l’Associazione, ivi compresi i verbali delle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci maggiorenni e viene eletto dall’assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo: verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell’associazione, controllando periodicamente la tenuta dei libri sociali.
Redige una relazione annuale da allegare al bilancio e ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi irregolarità di ordine contabile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
· dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell’assemblea ed in conseguenz a delle previsioni statutarie;
· dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
· da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
· da diritti di utilizzazione relativi a produzioni stampate, audio e video;
· da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.
L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L’Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, finalizzati ad ottenere le risorse finanziare essenziali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non potranno in alcun modo essere ridistribuiti tra i soci.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua i medesimi scopi.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale convoca l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio sociale.
Art. 22 Regolamento Interno e Manifesto
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo adotterà altresì un “Manifesto” che rielaborerà e presenterà, in sintesi, la filosofia e le caratteristiche dell’associazione.
Le variazioni statutarie possono essere deliberate esclusivamente in seno ad una Assemblea straordinaria validamente costituita e solo se poste all’ordine del giorno. Tali delibere vengono approvate con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 24 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, validamente costituita e convocata esclusivamente a tal scopo. La delibera sarà valida se approvata con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti aventi diritto al voto.
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Il presidente Il segretario
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